Diritto

Green pass: tra libertà e privacy

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Photo copertina: di herbinisaac da Pixabay 

L’introduzione del green pass (decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105) , come strumento di contenimento della pandemia, ha suscitato non poche critiche da parte dei cittadini,  i quali in alcune circostanze hanno dato vita a fervide rimostranze e subbugli non ancora sopiti.

I motivi che hanno incendiato gli animi degli italiani contestando l’introduzione del green pass, sono mossi dal modo in cui questo strumento è entrato a far parte della nostra vita, condizionandone la quotidianità.

In un’era in cui i propri dati personali vengono ceduti con estrema facilità, in cambio per esempio di un giochino gratuito sul web, il problema principale sembrerebbe essere invece il green pass. Ma davvero questo strumento violerebbe la privacy e soprattutto limiterebbe la libertà di circolazione?

Uno sguardo alla costituzione 

Affermare che i provvedimenti presi dal Governo per contrastare la diffusione della pandemia sono anticostituzionali è del tutto errato. Tutti i provvedimenti invece sono coerenti con quanto sancito dall’articolo 16 della Costituzione che recita:

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.

Come si evince dal primo comma, i cittadini possono essere limitati negli spostamenti solo per motivi sanitari (come nella situazione pandemica attuale) o di sicurezza. Invece nel secondo comma “Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”  serve per scongiurare che eventi accaduti nel passato possano ripetersi, come quando la circolazione era controllata dal regime totalitario.

Analizziamo ora l’ art 32 cost che recita:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Si evince sin dal primo comma come la tutela della salute è di primaria importanza sia per il benessere del singolo individuo che della collettività, tanto da garantire le cure gratuitamente anche agli indigenti. Il secondo comma tutela il malato che non vuole sottoporsi alle cure mediche lasciando libera scelta,  fatta eccezione per i trattamenti sanitari obbligatori per legge.

La libertà di “rifiutare le cure mediche” deve essere intesa come una scelta di autodeterminazione che rimane confinata al singolo individuo e come tale va  rispettata (3° comma), se la decisione del singolo può essere pregiudizievole per la collettività (quindi in contrasto con il principio di tutela della salute pubblica 1 comma) va da se che non può esserci  libertà di scelta.  Interpretazione che potrebbe trovare accoglimento  qualora ad esempio il vaccino anticovid diventasse obbligatorio per tutti i cittadini.

Garante della privacy e green pass

Il Garante ha chiarito che nel rispetto del principio di minimizzazione art. 5 Reg, Europeo 679/2016 (G.D.P.R.) , i dati devono essere trattati  proporzionalmente per le  finalità  e nel caso del green pass colui che è preposto alla verifica (con QR code) deve limitarsi al solo controllo del nome, cognome e validità del green pass.

Altri dati, come ad esempio le condizioni che hanno permesso il rilascio della carta verde, non devono interessare il controllore pertanto non vanno fornite, nè devono essere richieste.

Come ben sappiamo le condizioni che devono ricorrere per il rilascio del green pass o carta verde sono:

  • aver ricevuto una delle due dosi di vaccino
  • aver eseguito un tampone con  risultato negativo
  • guarigione da Covid – 19

Nei luoghi di lavoro invece, il datore di lavoro è tenuto al controllo giornaliero del green pass,  ma non è tenuto alla conservazione dei dati pertanto, non potrà conoscere la scadenza del green pass e nè le condizioni di rilascio sopraccitate.

A margine di quanto scritto, è pur vero che il green pass non è la panacea di tutti i mali, ma è uno strumento atto ad agevolare il principio sotteso nell’ art 32.1 cost ribadendo l’importanza della tutela salute pubblica.

Considerando che il Covid è un virus capace di colpire oltre che il singolo anche la collettività, credo che ognuno di noi debba fare un bilanciamento dei propri interessi con un sguardo all’interesse collettivo.

Photo copertina: di herbinisaac da Pixabay 

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Giuseppe Candido classe 1990 laureato in Giurisprudenza, appassionato di tecnologia e fotografia e fondatore di Flyde.it
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